Disordini ‘politici’, il Daspo non vale. Niente stadio solo se c’entra lo sport

Il Tar accoglie il ricorso di tre pisani banditi dai campi di calcio

Tensione sul lungarno pisano durante l’ultimo comizio di Matteo Salvini

Tensione sul lungarno pisano durante l’ultimo comizio di Matteo Salvini

Pisa, 27 dicembre 2016 - Se si è coinvolti in disordini e violenze che non riguardano eventi sportivi non si può subire un Daspo. E’, in sintesi, quanto hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar della Toscana, pronunciandosi in merito a due distinti ricorsi presentati dall’avvocato Gianna Fiaschi e che riguardano tre pisani. Ecco perché.

Il primo caso riguarda una donna di Pisa che si era vista infliggere il Daspo per un anno con divieto di accedere agli impianti sportivi di tutta Italia in occasione di partite di calcio e anche di accedere a una serie di strade vicine all’Arena nelle tre ore precedenti e successive a ogni evento sportivo. Un provvedimento adottato dalla Questura di Pisa dopo i disordini del 13 novembre 2015, quando si tenne una manifestazione per l’emergenza abitativa con tanto di occupazione del municipio. Nel provvedimento la donna fu indicata come “promotrice” della manifestazione che aveva “posto in essere azioni di violenza e resistenza nei confronti delle forze dell’ordine” e “assidua frequentatrice della curva Nord dello stadio di Pisa”.

La donna ha fatto ricorso al Tar contro il Daspo sostenendo che quel tipo di provvedimento deve essere legato a eventi sportivi, non di altra natura; in secondo luogo la stessa sottolinea come non sia dimostrata la sua pericolosità in contesti sportivi, prima di tutto perché non è stato dimostrato che lei allo stadio ci vada davvero, poi perchè lei stessa sostiene... di non metterci piede allo stadio. E se anche fosse vero, sottolinea, una sua “pericolosità” non è mai stata accertata.

I giudici del tribunale amministrativo le hanno dato ragione, evidenziando come la stessa autorità di pubblica sicurezza abbia istituito una “stretta connessione” tra la condotta violenta tenuta dalla donna nel corso della manifestazione “sociale” e la sua supposta qualità di frequentatrice dello stadio. ma – scrivono i giudici – non solo non è provato che lei allo stadio ci vada davvero, ma se anche fosse non avrebbe mai tenuto comportamenti illeciti, il che smentirebbe proprio la sua pericolosità.

Ma il punto più importante è il passaggio nel quale i giudici ribadiscono che l’interpretazione del Daspo alla quale attenersi è quella (“costituzionalmente orientata”) secondo la quale non si può prescindere dal collegamento fra la condotta violenta e l’evento sportivo. Per questo i giudici hanno annullato il Daspo, respingendo tuttavia la richiesta di risarcimento.

L’altro caso è del tutto analogo, tanto che la sentenza è arrivata nello stesso giorno dell’altro (20 dicembre): si tratta di un uomo e una donna, residenti a Pisa, che si erano visti infliggere un Daspo per un anno. La vicenda che li ha visti protagonisti però è un’altra, quella del giorno dopo la manifestazione alla quale accennavamo qualche riga fa: in questo caso i due sono stati individuati dalla polizia come partecipanti a una manifestazione in contrapposizione all’iniziativa della Lega Nord del 14 novembre 2015, presente anche Matteo Salvini. Secondo quanto ricostruisce la sentenza, i due avrebbero incitato i partecipanti a muoversi verso il luogo dove si svolgeva la manifestazione leghista “opponendosi a qualunque forma di divieto, effettuando un tentativo di accesso all’area con forzatura dello sbarramento delle forze dell’ordine e successivo lancio di oggetti” nei loro confronti. Anche in questo caso i due vengono identificati come assidui frequentatori dell’Arena Garibaldi.

In questo caso i giudici sottolineano come basti un punto per annullare questi due Daspo: non è dimostrato che i due “daspati” frequentino lo stadio. Tuttavia lo stesso collegio si spinge anche oltre e ribadisce il legame tra Daspo e eventi sportivi. Anche in questo caso il ricorso è stato accolto ma il risarcimento respinto.

In definitiva, non basta creare disordini in un contesto qualunque per essere banditi dagli stadi. Non vale, ai fini del Daspo, essere stati coinvolti in violenze in occasione di una manifestazione politica o di altra natura, ma non sportiva: deve esserci un legame con l’evento sportivo. Altrimenti il Daspo non vale e va annullato.