Pisa, 21 maggio 2011 - «IL PADRE separato potrà esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli minorenni al di fuori del proprio ambiente domestico e senza la presenza della (nuova, ndr) compagna». Lo ha stabilito, per la prima volta, il Tribunale in via provvisoria, ovvero fino a che non verrà espletata e depositata una consulenza tecnica d’ufficio da parte di un medico specializzato in malattie infettive nominato dallo stesso Tribunale. Qui era stata presentata un’istanza di modifica delle condizioni di separazione personale per due coniugi - dalla cui unione erano nati due figli - , già divisi da più di tre anni con il regime di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori e localizzazione presso la madre.
 

 

L’ISTANZA di modifica concerneva il fatto che l’ex marito, formatosi una nuova famiglia, conviveva con la sua nuova compagna, che è affetta da grave malattia ad alto rischio di contagiosità, per la quale malattia non esiste allo stato delle attuali conoscenze mediche alcuna cura. Inoltre, l’ex marito non ha mai informato l’ex moglie che la sua nuova convivente presentava condizioni patologiche tali da porre a rischio la stessa salute dei minori. Per questo motivo la madre dei bambini ha richiesto una parziale modifica delle condizioni di affidamento, in ossequio al criterio generale dell’interesse esclusivo della prole, anche alla luce del possibile contagio a cui verrebbero esposti i bimbi.
 

 

E COSÌ la donna - tutelata dal suo legale di fiducia, l’avvocato Mari Concetta Gugliotta del Foro di Pisa - a chiesto che l’ex coniuge frequentasse i figli senza l’attuale convivente, al fine di evitare il rischio che i bambini potessero contrarre la malattia incurabile. L’ex marito, però, si era rifiutato di esercitare il diritto di visita dei minori senza la presenza della attuale compagna e, incurante dell’interesse dei propri figli, aveva denunciato l’ex moglie per violazione del proprio diritto di visita e per presunta violazione della privacy. In via istruttoria è stata richiesta una consulenza medico-legale che accerti la sussistenza di eventuali condizioni di rischio o patologiche che possono minacciare la tutela alla salute dei minori e prescriva le misure e le cautele necessarie cui dovranno uniformarsi per evitarne il contagio.


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