"Raffaele è molto fiducioso. Sa che presto riusciremo a dimostrare la sua assoluta estraneità al delitto di Meredith Kercher". Queste le parole dell'avvocato Luca Maori che ha annunciato le 'controprove' che porterà (con i colleghi Giulia Bongiorno e Marco Brusco) al giudice Paolo Micheli nel corso della seconda tranche dell’udienza preliminare fissata per la fine della prossima settimana
Perugia, 19 settembre 2008 - "Raffaele è molto fiducioso. Sa che presto riusciremo a dimostrare la sua assoluta estraneità al delitto di Meredith Kercher". Il 'presto' cui fa riferimento l’avvocato Luca Maori è sabato prossimo. Così, il legale che difende l’ingegnere di Giovinazzo annuncia le 'controprove' che porterà (con i colleghi Giulia Bongiorno e Marco Brusco) al giudice Paolo Micheli nel corso della seconda tranche dell’udienza preliminare fissata per la fine della prossima settimana.
"I nostri periti, con analisi tecnico-scientifiche, dimostreranno l’assoluta giustezza delle nostre tesi riguardo al dna di Raffaele che secondo la procura sarebbe stato trovato sul reggiseno di Meredith - spiega Maori -. Non abbiamo intenzione di anticipare nulla. Anche perché, per ragioni di correttezza, è opportuno che il primo a conoscere le nostre conclusioni sia proprio il gup. Ma stiamo lavorando intensamente anche su altri fronti. Il super-testimone albanese? E’ talmente evidente l’assurdità della sua deposizione che quasi non sarà necessario sottolinearne le contraddizioni".
Seppur da fronti decisamente opposti, sembrano concordare con questa tesi anche i legali che difendono Rudy Hermann Guede: "Siamo convinti - spiega l’avvocato Nicodemo Gentile che assiste il cestista ivoriano con il collega Valter Biscotti - di poter smontare la testimonianza di Kokomani con relativa facilità e con essa dimostrare che non esiste il concorso tra gli indagati".
Lo stesso giudice Paolo Micheli, se non lo avessero fatto le difese, avrebbe chiesto di sentire il super-testimone: "... è la principale se non unica fonte di prova a sostegno di un collegamento fra i tre imputati - scrive il giudice nel provvedimento con il quale accoglie la richiesta - e la circostanza secondo cui i tre vennero visti insieme, appunto dal Kokomani, in prossimità dell’abitazione che fu teatro del delitto, risulta di essere di estrema importanza". Ma il gup Micheli nell’udienza di martedì si è pronunciato anche sulla genericità del capo d’imputazione, in seguito a un’eccezione presentata dall’avvocato Giulia Bongiorno, del collegio difensivo di Sollecito.
Il giudice ha sottolineato come "la rubrica è formulata con chiarezza e indica i tre imputati come corresponsabili della condotta complessivamente descritta attraverso una narrazione dei fatti che ricostruisce l’episodio criminoso nella sua interezza e, necessariamente, omettendo una descrizione analitica del contributo causale ascrivibile a ciascuno dei partecipanti, rende chiaro che tutti i pervenuti sono chiamati a rispondere del fatto così come interamente contestato". Almeno in questa fase, insomma, non è necessario sapere chi ha fatto cosa. Piuttosto, è sufficiente avere la certezza della 'partecipazione'.
"Del resto - continua il giudice Micheli - secondo la giurisprudenza consolidata della suprema Corte, è necessaria la specifica indicazione del tipo di contributo riferibile a ciascuno solo ove si tratti di distinguere tra contributo materiale o contributo psicologico: pertanto, in assenza di siffatta specificazione - conclude il gup Micheli -, deve ritenersi che secondo il pubblico ministero ciascuno degli imputati abbia materialmente concorso alla realizzazione dei fatti".
Annalisa Angelici
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