Martedì 16 Aprile 2024

Ddl Concorrenza, stop portabilità dei fondi pensione. Salta anche la mini-stretta sui notai

Blitz in commissione Finanze alla Camera: i notai restano indispensabili per la compravendita di immobili adibiti a uso non abitativo

L'aula di Montecitorio in seduta congiunta (Ansa)

L'aula di Montecitorio in seduta congiunta (Ansa)

Roma, 31 luglio 2014 - Nulla cambia per i notai (e per chi deve ricorrervi). Addio alla portabilità dei fondi pensione. Due delle norme più discusse del Ddl concorrenza sono saltate con un doppio blitz nelle Commissioni Finanza e Attività Produttive alla Camera. 

NOTAI - I notai saranno ancora indispensabili per la compravendita di immobili adibiti ad uso non abitativo (quindi non residenziali, ma ad esempio box e negozi) dal valore inferiore ai centomila euro. Nel ddl concorrenza era stata inserita una norma, l'articolo 28,  che dava agli avvocati la possibilità di autenticare gli atti di compravendita di questo tipo di immobili. E' saltata, soppressa in commissione. Tutto resta immutato.

Le commissioni  hanno infatti approvato 10 emendamenti soppressivi dell'articolo 28 del ddl concorrenza, che viene quindi completamente sostituito da un'altra norma che stabilisce invece che il registro delle successioni sarà tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e non più dai tribunali.

PORTABILITA' FONDI PENSIONE - Salta anche la portabilità dei fondi pensione come previsto dalla prima stesura dell'articolo 15 del ddl concorrenza. 

Nel testo dell'emendamento approvato, a firma Marco Causi (Pd), si legge che il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, entro 30 giorni, "convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche".  

In sostanza, ha spiegato Causi, l'obiettivo è quello di "riorganizzare" i fondi pensione in linea con quanto indicato "da Covip", cioè "andando ad aumentare la dimensione media dei fondi stessi" anche attraverso "aggregazioni" per "migliorare la gestione ma anche il profilo di rischio a tutela delle pensioni future".

La norma prevedeva che si potesse trasferire l'intera posizione individuale maturata da una forma pensionistica complementare a un'altra, a patto che rimanesse all'interno di tale forma per almeno due anni.