Muore dopo una caduta in strada

Provincia condannata al risarcimento

Il processo si è svolto al tribunale civile di Pistoia

Il processo si è svolto al tribunale civile di Pistoia

Pescia, 11 novembre 2017 - Stava tornando a casa, camminando tranquilla lungo il viale alberato. Ma il marciapiede nascondeva un’insidia: le radici degli alberi avevano, nel tempo, disconnesso le mattonelle. Paolina Donnini, che aveva ottant’anni, inciampò. Cadde di lato, sulla strada, e proprio in quel momento arrivò un’utilitaria. La conducente non riuscì a evitare l’urto, la investì ancor prima che cadesse a terra. Paolina morì dopo sei mesi di coma. Se non avesse trovato quella mattonella sconnessa, non sarebbe morta e per questo la Provincia di Pistoia è stata condannata dal giudice a risarcire i danni ai familiari della signora per un totale di 150mila euro, cifra che comprende anche il risarcimento per la vittima stessa, per le pene patite da Paolina in quei sei mesi di agonia. La sentenza del tribunale civile di Pistoia, pronunciata dal giudice Giuseppe Ciccarelli, è stata depositata in questi giorni. La famiglia della signora Donnini era assistita dagli avvocati Riccardo Di Bisceglie e Alessandra Maltinti del foro di Pistoia.

I fatti avvennero a Pescia, in via Garibaldi, il 24 febbraio del 2012 e Paolina Donnini morì alla Fondazione Turati di Gavinana sei mesi dopo, il 24 agosto del 2012, senza mai riprendersi. Nell’articolare i motivi della sua decisione, i l giudice Ciccarelli così esordisce, citando l’articolo 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».  Richiamando la Suprema Corte, poi scrive: «La Provincia di Pistoia, quale ente custode della strada percorsa dalla defunta, deve ritenersi senza alcun dubbio titolare del potere di gestirla, eliminando l’eventuale pericolosità intrinseca e le ulteriori insidie, idonee a determinare l’insorgere di uno stato di pericolo e il verificarsi di eventuali danni in capo a terzi, stante, nel caso di specie, la disponibilità e controllabilità del tratto stradale d’interesse». Non c'è dubbio  secondo il giudice, che il danno sia da attribuire «esclusivamente alla dinamica della caduta provocata dalle pessime condizioni del marciapiede». La donna fu vista cadere, inciampando, da una testimone. Non solo non vi era manutenzione – rileva il giudice – ma nemmeno erano indicati i punti più pericolosi e più critici, nè erano stati previsti percorsi di sicurezza che invece, puntualmente, comparvero dopo l’incidente: «Una pista destinata al transito pedonale – si legge nella sentenza – in sicurezza, e segnalando, con strisce gialle, le aree disconnesse».
 
Non vi fu concorso di colpa – sottolinea il giudice – nè della signora Paolina nè della conducente della vettura che la travolse mentre cadeva, procurandole gravi lesioni. Il giudice, in base alle indagini svolte su quell’incidente, riporta inoltre i dati essenziali sulla condotta della conducente della vettura: non fu multata, stava procedendo rispettando i limiti di velocità e non furono rilevate tracce di frenata. "La testimone – scrive il giudice Ciccarelli – ha espressamente dichiarato di aver visto la macchina colpire la vittima senza che questa toccasse terra, a dimostrazione del breve lasso temporale intercorso tra caduta e urto, e quindi, di assenza di spazio tra corpo e veicolo». «La responsabilità del sinistro – conclude il magistrato – è, dunque, interamente da ascrivere alla Provincia di Pistoia quale ente preposto alla custodia del luogo dove si è verificato l’incidente».