Madre 'rapisce' il figlio di sette anni e fugge in Norvegia

Il tribunale scandinavo: "Lo riporti in Italia"

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Lucca, 13 ottobre 2015 - Due coniugi - lui italiano di origini lucchesi e lei norvegese - residenti a Pisa, separati di fatto, erano in trattative stragiudiziali per addivenire a un accordo sulle condizioni della separazione. Lo scorso luglio la moglie comunica al marito di portare con sé il figlio di sette anni in vacanza in Norvegia, dove si sarebbero trattenuti due settimane. L’uomo acconsente e concorda con la donna il periodo successivo in cui il bambino avrebbe trascorso con lui le vacanze estive. Dopo pochi giorni dalla partenza, viene recapitato al marito un ricorso presentato dalla moglie al Tribunale di Moss (Norvegia), nel quale la stessa chiedeva l’autorizzazione a trattenere il figlio nel Paese scandinavo, dove avrebbero trasferito entrambi la loro residenza.

In questo periodo, i contatti tra il bambino e il padre sono stati limitatissimi, poiché la madre ha fatto un ostruzionismo tale da rendere possibile un contatto telefonico di pochi minuti ogni 15 giorni e ha permesso al padre di incontrare il figlio due volte nell’arco di un fine settimana a settembre, per non più di mezz’ora ciascuna, alla presenza di terze persone. Il difensore del marito - l’avvocato Graziana Casarosa di Pisa - ha promosso immediatamente la procedura per il rimpatrio del minore, ai sensi della Convenzione dell’Aja de1 980, dinanzi all’Autorità Centrali Convenzionali presso il Ministero della Giustizia. La Convenzione prevedela cooperazione tra la suddetta Autorità e quella norvegese e l’instaurazione di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale del luogo in cui il minore è stato portato.

Il tribunale di Moss ha fissato la prima udienza per il 23 settembre, alla quale ha partecipato anche il marito, recandosi sul posto. E’ seguita una successiva udienza in 1° ottobre - che il padre ha seguito telefonicamente dall’Italia - e venerdì scorso è stata depositata la sentenza con la quale il Tribunale di Moss ha accolto integralmente le ragioni del marito, stabilendo il rientro del minore in Italia entro due settimane dalla notifica del provvedimento e, qualora la madre non lo riporti in Italia, il padre potrà andare a prendere il figlio in Norvegia e riportarlo con sé in Italia. In ulteriore ipotesi, saranno le autorità competenti a dare esecuzione alla sentenza andando a prendere il minore e riportandolo dal padre. «Questa sentenza è un importante precedente – commenta l’avvocato Casarosa – in tutti i casi in cui si verifica una sottrazione di minore all’estero - purtroppo sempre più frequenti - , anche se la Convenzione dell’Aja si applica ai soli Stati che l’hanno ratificata. E’ importante sottolineare che la pronuncia è stata emessa nell’arco di soli due mesi, considerata l’urgenza e la delicatezza della situazione. E il risultato ottenuto era quasi insperato, considerata la nazionalità della madre ed il fatto che il figlio aveva la doppia nazionalità (italiana e norvegese)».

Federico Cortesi