Docenti di sostegno, arriva la sentenza svolta

Amministrazione scolastica condannata: «Discriminazione indiretta»

Il giudice ha condannato l'uomo a un risarcimento di 7.000 euro

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Livorno, 2 febbraio 2017 - «L’alternarsi di docenze curriculari non può sostituirsi alle ore di sostegno che spettano alla ragazzina: è discriminazione indiretta». Singolare e per certi versi innovativo il pronunciamento del giudice del tribunale civile di Livorno, un’ordinanza emessa il 30 gennaio che ha segnato un passo in avanti per questo tipo di situazioni. Al centro del caso, sollevato da una famiglia livornese e affidato all’avvocato Silvia Bondi, una ragazzina disabile che frequenta un istituto superiore della nostra città. A settembre è tornata a scuola, ed essendo disabile ha diritto a delle ore di sostegno che devono essere ‘coperte’ da appositi e specializzati insegnanti di sostegno. Docenti che hanno partecipato al Pei (Piano educativo individualizzato) e che hanno una formazione adeguata e specifica. La ragazzina però non ha trovato ad aspettarla il docente di sostegno, ma un alternarsi di docenti curriculari che la ‘buona scuola’ ha definito «organico dell’autonomia e del potenziamento», docenti che non possono essere distinti dai normali docenti.

«Questo – ha spiegato l’avvocato Bondi – ha fatto sì che la ragazzina per due mesi e mezzo non potesse portare avanti una formazione strutturata in maniera opportuna. Si è trovata senza un’unica figura di sostegno e ha visto alternarsi 4-5 professori ogni volta. È stata dunque messa in una posizione di svantaggio, è venuta meno la continuità educativo-didattica e ha creato confusione, considerando che già in una scuola superiore i professori che si alternano ogni giorno sono tanti». Gli insegnanti di sostegno sono arrivati a novembre, ma nel frattempo – da settembre a gennaio – il procedimento è andato avanti in sede civile. «La scuola – ci fa sapere il legale della famiglia, che in passato spesso e volentieri si è occupata di casi analoghi  –, ha difeso fino alla fine la propria posizione. Affermando che non ci fosse discriminazione nel comportamento tenuto nei confronti della ragazzina, sostenendo di aver messo figure adulte a disposizione senza creare nessun tipo di pregiudizio».

Una posizione però ‘smontata’ dall’ordinanza del giudice, che ha condannato l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese legali per ‘discriminazione indiretta’. Che cos’è ce lo spiega l’avvocato Bondi: «Nasce da un comportamento o un atto apparentemente neutri – ha evidenziato –, ma che vanno a generare una posizione di svantaggio. Se è pur vero che i tribunali della Toscana già in passato hanno condannato le amministrazioni scolastiche per non aver assegnato il docente di sostegno, stavolta siamo andati oltre. Misurando, in questo caso, gli effetti della buona scuola. Una ‘buona scuola’ – ha concluso - che vede manifestare i primi vuoti normativi, oggetto di revisione da parte del governo proprio in questi giorni».