Cassazione: "I nonni possono essere affidatari dei nipoti". Sentenza su caso di Livorno

Accolto il ricorso di una signora contro la decisione della Corte d'appello di Firenze

La Corte di Cassazione

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Roma, 30 giugno 2016- I nonni, anche se si tratta di single o conviventi non sposati, «se manifestano una seria disponibilità a prendersi cura dei minori», hanno tutto il diritto ad essere valutati e considerati come possibili affidatari dei nipoti che rischiano di essere dati in adozione ad altre famiglie per l'incapacità a crescerli ed educarli dei loro genitori naturali.

Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di una nonna di Livorno, Maria Grazia B., contro la decisione della Corte di Appello di Firenze che nel 2014 aveva dato il via libera allo stato di adottabilità della sua nipotina nata nel 2012. La madre naturale della piccola per problemi psichici non era in grado di crescerla ed era favorevole all'affido della bimba a sua madre, sperando che con il tempo le cure dessero buoni risultati e lei potesse recuperare il rapporto con la figlioletta. Solo che i giudici, malgrado la nonna avesse chiesto l'affido della nipote facendo presente che il suo compagno con il quale aveva un legame da venti anni era anche lui disposto ad aiutarla in questa 'impresà, non avevano mai avviato nemmeno una consulenza per valutare la disponibilità di Maria Grazia e l'apporto che poteva venire anche dal suo entourage familiare per assicurare alla bimba una crescita adeguata e serena.

Ad avviso dei supremi giudici, «di fronte a una manifestata e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore» tale disponibilità - afferma la sentenza 13431 - «deve essere concretamente accertata e verificata e può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono». La Cassazione critica la decisione della corte di appello dalla quale emerge che «non è stata effettuata alcuna valutazione della nonna non solo attraverso una consulenza tecnica ma anche da parte dei servizi sociali nonostante nella relazione della struttura di accoglienza si riferisca del suo entusiasmo, interesse e disponibilità ad occuparsi della bambina».

I supremi giudici, 'tifando' per la nonna, sottolineano che anche la curatrice della minore «già in primo grado aveva chiesto che fosse svolta una indagine sulla idoneità della nonna a diventare affidataria della nipote e ciò in relazione all'effettivo interesse manifestato da Maria Grazia verso la nipote sin dall'inizio del procedimento». Quanto alle condizioni di salute della madre naturale della piccola, la Cassazione dissente anche in questo caso dal giudizio dei magistrati fiorentini e osserva che «il mero riferimento a disturbi della personalità e dell'umore della madre Michela D.A. non può giustificare da solo uno stato di abbandono irreversibile tale da giustificare la rescissione del legame con la figlia». Ora il caso dovrà essere riesaminato da un altro collegio di giudici fiorentini.