"Ha diritto a curarsi il carcinoma con quei farmaci": c'è la condanna per l'Asl

L'Azienda dovrà erogare le medicine ad una professionista 43enne, colpita da un carcinoma

Una farmacia (foto d'archivio)

Una farmacia (foto d'archivio)

La Spezia, 24 settembre 2014 -  L’ASL 5 è stata condannata dal Tribunale della Spezia a erogare la somministrazione gratuita di alcuni farmaci necessari alla cura di una spezzina 43enne, libera professionista, colpita da un carcinoma midollare della tiroide. Questa aveva presentato il ricorso per ottenere, a carico dell’Asl, la somatostatina e la sandostatina Lar, che le garantivano di stabilizzare la malattia e quindi di mantenere il controllo dei gravi sintomi. L’Asl ha rifiutato la somministrazione gratuita a carico del sistema sanitario nazionale e in giudizio ha sostenuto l’illegittimità della richiesta sul presupposto che i farmaci avevano già superato la fase dalla somministrazione controllata e avevano dato esiti negativi, e inoltre perché sia la somatostatina che la sandostatina Lar non rientravano tra i medicinali da impiegare nell’indicazione terapeutica autorizzata per la malattia di cui la ricorrente, assistita dagli avvocati di fiducia Giuseppe Billante e Sandra Biglioli, era affetta, e perché ancora non erano inseriti nell’elenco predisposto e aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco.

Gli avvocati Billante e Biglioli, che hanno presentato ricorso al tribunale con provvedimento d’urgenza, hanno dimostrato in primis che la paziente non aveva valide alternative terapeutiche, in quanto l’istituto oncologico presso cui era in cura le aveva sospeso ogni trattamento dichiarando che la sua malattia non poteva essere curata, e che siccome lei si trovava in un attuale ‘buono stato’ di sintomatologia, per ottenere un trattamento farmacologico avrebbe dovuto attendere il manifestarsi dei sintomi che avrebbero significato l’acutizzarsi del tumore. Inoltre gli avvocati si sono richiamati al decreto legislativo del 21 ottobre ‘96 che prevede che ‘qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili, a totale carico del servizio sanitario nazionale, a partire dal primo gennaio 1997 i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e quelli da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata e periodicamente aggiornati dalla Commissione unica del farmaco.

​La sezione lavoro del tribunale (presidente Nella Mori, giudici Ettore Di Roberto e Gabriele Romano) condannando l’Asl 5 ha confermato che il diritto alla salute non va inteso soltanto come diritto a poter curare il proprio male per guarire ma anche come diritto a ridurre al minimo, e a non dover subire necessariamente, gli effetti collaterali di terapie anche di semplice mantenimento, oltre che il diritto a poter scegliere il quadro terapeutico che possa assicurare al paziente il minimo danno emergente per l’equilibrio psico-fisico e biologico. La professionista dal settembre 2013, tempo dell’avvio della somministrazione, sosteneva autonomamente il costo della cura (circa 2.600 euro al mese) e oggi si può curare totalmente a spese del sistema sanitario nazionale La donna durante la sua battaglia aveva chiesto al Servizio sanitario nazionale la somministrazione gratuita dei farmaci in quanto le erano venute meno le risorse per pagare le medicine perché nel frattempo aveva perso il lavoro e doveva sostenere la figlia. Una situazione disperata e ora la sentenza del tribunale le ha ridato un po’ di sollievo.