Abbandonato dal padre, gli fa causa e vince: "Va risarcito per la mancata assistenza emotiva ed educativa"

Il giudice gli impone di pagare 20mila euro

Il processo è in corso a Macerata

Il processo è in corso a Macerata

La Spezia, 26 maggio 2015 - E’ cresciuto senza padre naturale ma non era orfano. L’uomo, sangue del suo sangue, viveva (e vive) ad una manciata di chilometri da lui. Ma, da quando il piccolo raggiunse l’età di 7 anni e la convivente si mise con un altro compagno, non adempì più ai suoi obblighi morali di genitore: trasmettere affetto al figlio, educarlo, crescerlo non solo sul piano della conoscenza ma anche della ossatura umana, psicologica, relazionale per prepararlo alle sfide della vita.

Ora, col figlio che ha superato la maggiore età, arriva il conto, nella forma della sentenza di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dall’orfano di fatto: 20mila euro, oltre ad interessi e rivalutazioni da calcolare a partire dal 2002, da quando, cioè, si consumò l’abbandono.

Il provvedimento è del giudice del tribunale spezzino Laura Rotolo in accoglimento dell’istanza e delle tesi sviluppate dagli avvocati Stefania Federici e Alessandro Rosson che hanno tutelato il ragazzo, su mandato della madre, nella causa iniziata quando lui era ancora minorenne.

Il padre non voleva saperne: "Credevo che dopo quello che era successo, cioè che lei se ne era andata con un altro, fosse quell’altro a fare da padre. Se mi dice che avrei dovuto andare dall’altro per chiedere di veder il bambino, si sbaglia perché io non sono quel tipo di persona. Non lo farei mai". La frase finita agli atti del processo svoltosi davanti al tribunale del minori, quando la mamma ottenne l’affidamento del figlio, ha finito per costituire un boomerang per il padre naturale. In caso di separazione fra coniugi o conviventi, i genitori naturali possono anche prendersi a pesci in faccia, ma non possono uscire di scena dall’impegno comune, seppur anche temporalmente alternato, per la crescita del figlio. E non basta ad assolvere le funzioni la corresponsione dell’assegno di mantenimento che, fra l’altro, nel caso specifico (250euro mensili) fu erogato a singhiozzo.

Il giudice ha così certificato le mancanze del padre sul piano affettivo-emotivo-sentimentale e la sofferenza patita, per questo, dal figlio per tutte "quelle privazioni subite, che sicuramente lo hanno minato irreversibilmente nell’animo , nei rapporti socio-affettivi ed anche nella propria crescita mentale e culturale", hanno evidenziato gli avvocati Federici e Rosson che hanno fatto valere i diritti garantiti dalla Costituzione (articolo 30) e riconosciuti sia dalla normativa nazionale (art. 147, 148, 261 del codice civile) che da  quella sovranazionale (Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) tutte poste a tutela dei minori e a consacrare un principio fondamentale: il bambino ha diritto alla bigenitorialità e quindi a instaurare, mantenere e coltivare buoni rapporti con entrambi i genitori. Questi hanno il dovere di dargli amore, consigli  e sostegno nella crescita verso la maggiore età. E la ’paghetta’ non può lavare la coscienza.

Corrado Ricci