Cartelle esattoriali nulle per... scanner: illegittime le notifiche allegate alle mail

Sentenza pilota dei giudici: «Non ci sono garanzie di originalità»

L’avvocato Pier Manlio Gianquinto ha sostenuto la tesi delle cartelle nulle se notificate via Pec

L’avvocato Pier Manlio Gianquinto ha sostenuto la tesi delle cartelle nulle se notificate via Pec

La Spezia, 21 ottobre 2017 - Mazzata su Equitalia dai giudici tributari: sono nulle le notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata) e, di conseguenza, sono illegittime le cartelle stesse, che diventano carta straccia. Questo il senso di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia destinata a fare scuola. L’ha emessa il collegio presieduto dal giudice Giovanni Sgambati, affiancato dai colleghi Mario Baldini e Alessandro Ranaldi. Ciò è avvenuto in accoglimento delle tesi proposte dall’avvocato Pier Manlio Giaquinto (che condivide lo studio col padre Manlio, storico legale spezzino) che ha tutelato una società destinataria della cartella.

I fatti risalgono al 2015. La società ricevette nella propria casella di posta elettronica una comunicazione dell’agente della riscossione (Equitalia, appunto) con allegata la “fotocopia” di una cartella esattoriale. Subito i primi dubbi: come può notificarsi un atto, non originale, trattandosi solo di una fotocopia scansionata (pdf) e priva dell’ attestazione di conformità? Infatti, non si può. Come ha certificato la Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo un principio di diritto che da tempo sta facendo breccia tra i Giudici di merito e di cui alla Spezia si è fatto primo propalatore, nel maggio scorso, il giudice del Lavoro Giampiero Panico, su ricorso dall’avvocato Federica Giorgi.

«Accertato che la cartella allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file pdf privo dell’ estensione “p7m”, unico formato che rende valido ed esistente l’ atto notificato, la cartella stessa - dicono i giudici - è illegittima, al pari del processo notificatorio». Il metodo di notifica in questione, spiegano i giudici tributari motivando il verdetto-pilota, «non può qualificarsi come idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua integrità e immodificabilità, come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale».

La Commissione è andata ben oltre, sottolineando necessità e criticità nella condotta dell’Agente della riscossione. «L’ atto notificato va attestato conforme all’ originale, i funzionari di Equitalia sono sprovvisti di tale potere» spiega il legale. Questioni di forma che si risolvono in beffa per gli enti destinatari di tributi e contributi reclamati, con annesse multe.

«Il contenuto della sentenza - conclude l’avvocato Giaquinto - scoperchia il Vaso di Pandora: Equitalia sta chiedendo ai contribuenti somme ed importi in modo illegittimo e per l’ effetto non dovuti, ma è oggi chiamata a rendere conto e a risarcire i danni cagionati al proprio dante causa Inps/Agenzia delle Entrate proprio per le migliaia di notificazioni nulle e/o annullabili».