Firenze, 16 maggio 2012 - PRESENZA di una banchina pavimentata a destra, semafori ad ogni intersezione, parcheggi ai lati della carreggiata chiusi e con accesso concentrato. Sono questi, anche secondo la Corte Costituzionale, i criteri, illustrati dal codice della strada per poter installare gli autovelox fissi. Criteri che, secondo numerose perizie tecniche e altrettanto numerose pronunce del giudice di pace, favorevoli agli automobilisti multati, non possiedono i viali di circonvallazione, dove l’amministrazione comunale di Palazzo Vecchio ha installato più di un rilevatore fisso di velocità.

L’ADUC esulta. «La pronuncia della Corte verte sulla legittimità di quell’articolo di legge (4, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 121 del 2002) che limita l’uso degli autovelox fissi solo ad alcuni tipi di strade che abbiano le caratteristiche minime dettate dall’art. 2 del Codice della Strada — spiega il presidente Vincenzo Donvito —. Ad esempio, all’interno dei centri urbani, tali autovelox possono essere installati solo su ’strade di scorrimento’ che, per essere classificate tali, devono rispettare certi criteri che mancano sui viali fiorentini, ma che il Comune si ostina a ignorare sostenendo di poter operare la classificazione anche in loro assenza (quindi in via del tutto arbitraria)».
 

Adesso la Corte Costituzionale esclude proprio che i Comuni possano collocare autovelox fissi sulle proprie strade se non dove quelle caratteristiche sono soddisfatte. La questione era stata sollevata proprio da un Giudice di Pace di Firenze, il quale ipotizzava che tali criteri producessero «una disparità di trattamento», in quanto analoghe infrazioni commesse in Comuni diversi «sarebbero sanzionate solo in alcuni casi e non in altri, a seconda della classificazione della strada sulla quale l’infrazione ha luogo».
 

«Non sappiamo — prosegue Donvito — se il giudice fiorentino abbia agito su istanza del Comune, ma è evidente che le tesi dell’Amministrazione locale sono prive di fondamento. La Corte ha infatti dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata, poiché “le diversità riscontrabili a proposito dell’obbligo della contestazione immediata, dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i diversi tratti di strada” così come disciplinate dalla legge, non sussistendo in capo ai Comuni alcun margine di classificazione “funzionale”. Era chiara sul punto già l’ordinanza n. 307 del 2006, che disponeva: “deve osservarsi come l’uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi, che le sedi stradali, interessati dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121”. Ribadiamo che per rendere più sicuri i viali fiorentini sarebbero necessari degli interventi strutturali che li trasformino in strade di scorrimento. Ma è evidente che il Comune non intende affrontare le spese necessarie a garantire realmente la sicurezza sui viali, preferendo di continuare a riscuotere multe illegittime. Al cittadino illegittimamente sanzionato— conclude il presidente Aduc — , in assenza di un intervento della Procura della Repubblica che continua a tacere dinnanzi alla flagrante illegalità di una Pubblica Amministrazione, non rimane che impugnare individualmente i verbali dinnanzi al giudice di pace».

Stefano Brogioni