Firenze, 30 settembre 2009 - «Le cause concorrenti sopravvenute sono state tante e tali da non rendere ‘l’evento morte’ conseguenza prevedibile e il concorso di tali fattori appare idoneo a interrompere il nesso di causalità fra la condotta omissiva dell’indagato e il decesso della parte offesa». E’ per questo motivo che il gip Anna Favi ha respinto la richiesta di opposizione all’archiviazione presentata mercoledì scorso dall’avvocato Duccio Baglini, il legale che assiste i parenti di Marcos Garcia Martiniano, il trentenne disabile scomparso l’8 novembre 2008 e trovato cadavere sei giorni più tardi in un bosco a 30 chilometri da Firenze. Nessun colpevole, insomma. Secondo il giudice, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, la morte del trentenne è stata provocata non dalla singola condotta dell’unico indagato, ma «da una convergenza fortuita ed eccezionale di fattori, alcuni dei quali ascrivibili alla negligenza di terzi».

Il gip Anna Favi ha escluso la sussistenza sia del reato di abbandono di persona incapace, come era stato inizialmente ipotizzato della procura, sia del reato di omicidio colposo, che l’avvocato Baglini aveva tirato in ballo durante l’udienza per l’opposizione all’archiviazione. «La configurabilità del reato di abbandono di persona incapace — scrive il giudice nella sentenza — difetta dell’elemento soggettivo perchè l’autista della Misericordia finito sotto inchiesta ha lasciato Marcos davanti al centro ‘Il Faro’ di Scandicci ritenendo che fosse aperto (altrimenti non avrebbe espletato quel servizio). Ciò esclude in sé il dolo dell’abbandono, che avrebbe potuto invece ipottizzarsi ove l’autista avesse lasciato l’incapace per strada, in un luogo sconosciuto o comunque pericoloso».

Quanto alla riqualificazione giuridica del reato in omicidio colposo, il gip osserva che «non vi è dubbio che la condotta dell’autista abbia natura colposa, avendo egli omesso di affidare la parte offesa agli operatori addetti a riceverlo in custodia. L’obbligo di garanzia specificatamente assunto dall’indagato è stato dunque palesemente violato, a prescindere dalle pur comprensibili giustificazioni che possono darsi a tale comportamento. E non vi è neppure dubbio sul fatto che la condotta dell’indagato abbia costituto la ‘conditio sine qua non’ dell’evento morte. Tuttavia, come correttamente argomentato dal pm, la cause concorrenti sopravvenute sono state tante e tali da non rendere l’evento morte conseguenza prevedibile. Il decesso di Marcos è stato causato da una convergenza eccezionale di fattori fortuiti, molti dei quali ascrivibili a negligenza di terzi ed alcuni a veri e propri casi fortuiti».

A questo proposito, il giudice cita «il passagio in auto dato al giovane fino in luoghi lontani, l’assenza della segnalazione della presenza del giovane da parte delle persone che lo contattarono, il ritardo degli zii nel chiamare Marcos sul cellulare e nel denunciare la scomparsa ai carabinieri e il ritardo degli stessi carabinieri nell’attivare il sistema di positioning per rintracciare il cellulare della vittima. Tutti questi elementi appaiono idonei a interrompere il nesso di causalità fra la condotta omissiva dell’indagato e l’evento morte della parte offesa. Per tutti questi motivi — conclude il giudice — si respingono le opposizioni e si dispone l’archiviazione del procedimento».