Carta di circolazione, niente panico: ecco chi deve aggiornare i dati

La norma entrerà in vigore dal 3 novembre ma non sarà retroattiva. La guida

Rimborsi

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Firenze, 29 ottobre 2014 - Sta creando un vero e proprio "panico", soprattutto sul web, la novità che riguarda le carte di circolazione degli autoveicoli: da lunedì 3 novembre 2014, infatti, sarà obbligatorio comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo del quale non è intestatario, pena una sanzione amministrativa da 705 euro e il ritiro della carta di circolazione. Ma - diciamolo subito - la casistica alla quale si applica la nuova norma è decisamente inferiore a quello che si può pensare. La grande maggioranza degli automobilisti italiani non dovrà fare proprio nulla: la norma serve soprattutto per le fattispecie aziendali, allo scopo di far emergere situazioni poco trasparenti. Certo, purtroppo la comunicazione della burocrazia italiana è talmente scadente che l'uomo della strada è rimasto impietrito davanti alle imperscrutabili circolari che spiegano chi deve fare cosa. E qualcuno ci ha marciato sopra per il proprio tornaconto. Ecco come stanno le cose.

RETROATTIVITA'. Il primo e più importante punto della questione è la retroattività: la norma riguarda solo gli atti posti in essere dal 3 novembre in poi, non le situazioni già esistenti. La norma non è retroattiva. 

IN FAMIGLIA. Il secondo e altrettanto rilevante nocciolo della questione è l'esenzione da questo nuovo obbligo per i familiari conviventi. Se la residenza è la medesima, il figlio che guida l'auto del padre non ha nulla da temere. Ciò non toglie che sia comunque possibile comunicare il nome del conducente abituale, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo: per esempio, il genitore che voglia indurre il figlio a una maggiore responsabilità oppure perchè eventuali multe arrivino direttamente a lui e non al proprietario del mezzo. Tra i casi familiari c'è invece una situazione che prevede questa comunicazione alla Motorizzazione: riguarda l'erede di un defunto che guidi l'auto del parente scomparso per oltre 30 giorni. Se non si fanno le volture, comunque c'è da comunicare il nome del nuovo conducente. E per quanto riguarda i familiari non conviventi? In questo caso non ci sono esenzioni specifiche, ma generalmente il figlio che guida l'auto del padre (per esempio) lo fa a titolo privato, senza che ci siano veri e propri atti di comodato d'uso e in tal caso è impossibile dimostrare che l'auto viene abitualmente guidata per oltre 30 giorni (continuativamente). Tuttavia, è bene ribadirlo, non ci sono eccezioni esplicite previste per queste situazioni. Che comunque non sono quelle principalmente nel mirino del legislatore. E soprattutto va ribadito che la nuova norma riguarda il futuro, cioè quello che accadrà dal 3 novembre in poi: chi guida oggi un veicolo intestato ad altri non deve fare niente (a meno che non voglia di sua iniziativa effettuare comunque la comunicazione: si può, non si deve).

AZIENDE. Visto che è il contratto di comodato d'uso a essere al centro del provvedimento, vanno esclusi dall'obbligo anche i veicoli aziendali dati come benefit (fringe benefit) perché sostitutivi di un compenso, mentre il comodato è a titolo gratuito. 

ALTRE ECCEZIONI. L'ultima circolare ministeriale ha elencato una serie di situazioni esenti dall'obbligo: 1)  la variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche; -2) l'affidamento in custodia giudiziale; 3) l'intestazione a soggetti incapaci; 4) l'immatricolazione di veicoli con targa "polizia locale"; 5) il rent to buy; 6) il veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.

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