Le chiavi dei paradisi fiscali

Il commento

Firenze, 7 novembre 2017 - Gli investimenti offshore tornano nuovamente in prima pagina. Investire offshore - letteralmente “fuori dalle acque territoriali” - significa impiegare capitali in società registrate in base alle leggi di uno Stato estero, le quali comunque conducono attività al di fuori di quello Stato. Tali società sono parte di più ampi sistemi chiamati “Ofc” (OffShore financial centers) i quali, attraverso una regolamentazione snella e un sistema fiscale che evita la doppia imposizione, contribuiscono ad ottimizzare i costi, ridurre la burocrazia, nonché agevolare il flusso di capitale tra Paesi diversi, diventando punti cardine degli investimenti internazionali.

Tuttavia, spesso le società offshore sono società estere collocate in Paesi in cui non esistono imposte sui profitti e dove l’investitore dovrebbe rimanere anonimo. Chiari i vantaggi: consentono all’investitore (o correntista) di ottenere un regime fiscale più vantaggioso, uno scarso scambio di informazioni tra paradiso fiscale (“black list”) e un qualsiasi altro Stato (che rientri tra quelli “white list”), un impenetrabile segreto bancario. E la possibilità di una maggior diversificazione degli investimenti: i conti Offshore appaiono molto più flessibili, consentendo agli investitori di accedere pressoché illimitatamente ai mercati internazionali e alle Borse, al riparo dalle normative statali che, talvolta, limitano le opportunità di investimento. Tali investimenti, tuttavia, considerati i costi rimangono appannaggio di coloro che abbiano una disponibilità economica consistente.

Non è un caso i nomi importanti e a tutti noti, fra i quali la Regina Elisabetta II, il ministro del Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, nonché star della musica come Bono e Madonna. Possiamo spingerci a pronosticare che la difesa si baserà sulla circostanza che i medesimi non gestiscono direttamente il proprio patrimonio. L’investimento offshore non è di per sé illecito ma lo diviene in determinati casi, se utilizzato come strumento elusivo degli obblighi fiscali ovvero quale mezzo utilizzato per il riciclaggio di danaro di provenienza illecita.

* Pier Ettore Olivetti Rason, avvocato