Banca Etruria, il Tar respinge il ricorso dei risparmiatori contro il decreto

Secondo i giudici amministrativi l ricorso alla procedura seguita «è giustificato nell'ottica del possibile salvataggio della banca, altrimenti destinata alla liquidazione»

Manifestazione risparmiatori Banca Etruria

Manifestazione risparmiatori Banca Etruria

Arezzo, 9 gennaio 2017 - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con il quale 249 risparmiatori, rappresentati dal Codacons, contestavano i provvedimenti della Banca d'Italia, adottati in attuazione della legge sul bail in, che hanno portato all'azzeramento del valore dei titoli per gli investitori di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e Carife; contestualmente sono state dichiarate inammissibili le contestazioni fatte in proprio dall'associazione di consumatori in quanto l'azione di annullamento proposta è stata ritenuta estranea al campo oggettivo di applicazione del Codice del consumo.

I 249 risparmiatori (tutti proprietari di azioni o di obbligazioni emesse dai quattro Istituti di credito) sostenevano di essere stati tutti pregiudicati dagli atti e dai provvedimenti di risoluzione, in quanto gli stessi avevano condotto alla diretta svalutazione dei titoli o alla loro sostanziale privazione di qualsiasi valore economico. Ribadendo «l'assoluto rilievo della natura discrezionale tecnica del potere amministrativo esercitato dalla Banca d'Italia», il Tar ha ritenuto che «le censure dedotte dai ricorrenti nel ricorso non possono trovare accoglimento».

Sulla contestazione che Bankitalia non avrebbe tentato di trovare possibili soluzioni alternative alla risoluzione, per il Tar, nel caso di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti «l'amministrazione straordinaria era stata già disposta e prorogata, per alcune fino ad un complessivo periodo superiore a due anni, durante il quale erano state tentate alcune soluzioni non andate a buon fine».

La conclusione dei giudici amministrativi è che «sia l'istruttoria svolta nel corso della procedura di valutazione provvisoria che l'istruttoria sviluppata nel corso della successiva valutazione definitiva, hanno evidenziato che gli azionisti e i creditori subordinati non avrebbero subito un migliore trattamento a seguito della liquidazione coatta amministrativa, come espressamente richiesto dalla disciplina legislativa interna e dalla normativa comunitaria». E, nel caso specifico, il ricorso alla procedura seguita «è giustificato nell'ottica del possibile salvataggio della banca, altrimenti destinata alla liquidazione»